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Eco bonus 2024

Cosa è?

L’ecobonus è la detrazione fiscale introdotta dal decreto legge n. 63/2013 che incentiva i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

La  Legge di Bilancio 2024 ha rinnovato questa agevolazione prevedendo la possibilità di accesso fino al 31 dicembre 2024.

Tramite l’ecobonus è possibile portare in detrazione fiscale dal 50 al 65 per cento, e fino all’85 per cento per i condomini, le spese sostenute in relazione a specifici interventi ammessi all’agevolazione.

La detrazione IRPEF o IRES va quindi richiesta in dichiarazione dei redditi ed è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Si può beneficiare dell’ecobonus per i lavori sulle unità immobiliari e sugli edifici esistenti, già censiti o per i quali sia stata presentata richiesta di accatastamento, di qualsiasi categoria catastale, e sono compresi anche gli immobili strumentali, merce o patrimoniali.

Soffermiamoci quindi caso per caso sull’elenco delle spese detraibili al 50 o al 65 per cento e alle percentuali più alte previste per gli interventi condominiali.

Fino a qualche anno fa, l’ecobonus spettava per tutti i lavori al 65 per cento delle spese. In seguito è stata introdotta una differenziazione nella misura dello sconto IRPEF riconosciuto, sulla base delle diverse tipologie di lavori incentivati. E per ogni tipologia ci sono dei limiti di spesa che è possibile trovare nel Decreto del MISE pubblicato il 6.8.2020.

Ecobonus al 65 per cento: elenco spese ammesse

L’agevolazione al 65% spetta per interventi di riqualificazione globale, riguardanti l’involucro edilizio, e l’installazione di collettori solari.

Ecobonus al 50 per cento: elenco spese ammesse

L’ecobonus spetta nella misura del 50 per cento per le seguenti categorie di interventi:

  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).

 

Ecobonus  fino all’85 per cento per i condomini

L’agevolazione vale sia in caso di lavori sulle parti comuni che sulle unità del singolo condominio,  ed è riconosciuto sulla base degli indici di prestazione energetica conseguiti.

La detrazione può arrivare fino al 75 per cento delle spese, per un importo massimo ammesso pari a 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare dell’edificio. Se congiuntamente si eseguono anche lavori di riqualificazione antisismica, l’ecobonus può inoltre passare all’80 o all’85 per cento della spesa.

La maggiorazione dell’ecobonus spetta per i lavori su edifici in zone sismiche 1, 2 e 3 che quindi, oltre agli obiettivi di risparmio energetico, consentono anche la riduzione del rischio sismico.

 

Chi può beneficiarne?

L’ecobonus 2024 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono realizzati lavori finalizzati al risparmio energetico

La detrazione è quindi sia sull’IRPEF che sull’IRES e, per i titolari di reddito d’impresa, spetta solo per i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.

Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.

 

Fonte : informazionefiscale.it

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